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SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono i titolari di Partita IVA (residenti o stabiliti in Italia), a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, che:
- svolgono attività d’impresa
- svolgono attività di lavoro autonomo (compresi i professionisti iscritti a casse previdenziali di diritto privato)
- sono titolari di reddito agrario.
Sono esclusi:
- i soggetti con attività cessata alla data del 23.3.2021;
- i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 24.3.2021;
- gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta, agli enti non commerciali con riferimento alle attività commerciali esercitate e ai contribuenti forfetari / minimi.
REQUISITI
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:
i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10milioni di Euro, facendo riferimento alla somma di tutte le attività esercitate. Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività connesse, il parametro di riferimento è il volume di affari indicato nella Dichiarazione Annuale IVA 2020 (anno d’imposta 2019);
• la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019. Questo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal
1° gennaio 2019.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE
Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo il 31.12.2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, la media mensile va determinata con riferimento al numero di mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Una volta determinato l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi conseguito nel 2019 e nel 2020 e verificata la presenza di tutti i requisiti anzidetti (tra cui il calo di almeno il 30%), il contributo si calcola applicando alla differenza tra le due medie mensili una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi/compensi 2019.
In ogni caso, a chi possiede i requisiti (compresi i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dall’ 1.1.2020) viene garantito un contributo minimo di:
- € 1.000 euro per persone fisiche
- € 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
L’importo massimo del contributo è pari a € 150.000.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario può scegliere (per l’intero importo spettante) due modalità alternative di erogazione del contributo:
- mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato
se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione
mediante Modello F24 (da presentare esclusivamente in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia
delle Entrate), senza applicazione dei limiti di legge relativi alla fruizione dei crediti d’imposta (importi massimi annuali, blocco in presenza di ruoli erariali scaduti, ecc.).
L’utilizzo del credito sarà possibile solo successivamente alla comunicazione di riconoscimento
del credito riportata nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta, che ripetiamo riguarda l’intero importo del bonus, deve essere espressa sull’apposita istanza (di cui si dirà in seguito) e una volta effettuata e l’istanza accolta, è irrevocabile (anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa).
MODALITA’ E TERMINI INVIO ISTANZA
La richiesta del contributo avviene tramite presentazione, esclusivamente in via telematica, di un’apposita istanza (il cui modello e la relativa procedura sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate), a partire dal giorno 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021.
E’ necessario essere in possesso delle credenziali Entratel / Fisconline per accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (oppure tramite SPID, CIE o CNS).
In alternativa è possibile incaricare un intermediario, purché quest’ultimo sia stato preventivamente
delegato alla consultazione (per conto del soggetto richiedente) del “Cassetto Fiscale” e/o del portale “Fatture e corrispettivi” oppure, in mancanza di tali deleghe, abbia ricevuto una specifica delega di conferimento solo per la trasmissione dell’istanza per il contributo in esame (da autodichiarare nell’apposita istanza).
Viene prevista la possibilità di inviare:
- nel medesimo periodo sopra indicato, un’istanza sostitutiva di un’altra presentata con dati errati (con termine ultimo fino al momento di riconoscimento del credito o di emissione del mandato di pagamento);
- un’istanza di rinuncia totale del contributo non spettante, che può essere trasmessa anche oltre il 28 maggio 2021 (in tal caso il contribuente deve restituire le somme ricevute, oltre gli interessi e le sanzioni, tramite Modello F24 senza possibilità di compensazione).
LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E LE SANZIONI
L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le
disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e Redditi.
Qualora dovesse riscontrare delle difformità rispetto ai dati dichiarati, la domanda per il nuovo fondo perduto potrebbe essere sospesa.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura dal 100% al 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a € 4.000, la sanzione amministrativa da € 5.164 a € 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice Penale (confisca).
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Come per le precedenti agevolazioni, anche il nuovo contributo è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi, sia per l’IRAP.
Per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di
importo limitato” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta.
Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.
A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle
condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.
È demandata al MEF la definizione delle modalità attuative, ai fini della verifica, successivamente
all’erogazione del contributo, del rispetto e dei limiti stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12, nonché per il
monitoraggio e il controllo degli aiuti.
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